REGOLARIZZAZIONE FABBRICATI RURALI

FABBRICATI RURALI

Per ricevere un preventivo clicca qui  oppure chiama al

327 4911808

Catasto Fabbricati

Il censimento al Catasto Fabbricati è già obbligatorio per chiunque realizzi un nuovo fabbricato o un ampliamento di un fabbricato esistente; la dichiarazione deve essere presentata entro 30 giorni dal momento in cui i fabbricati siano divenuti abitabili o servibili all’uso cui sono destinati.

Con la Legge Salva Italia[1] è stato inoltre previsto l’obbligo per i proprietari di fabbricati rurali, di dichiararli al Catasto Fabbricati (NCEU); il solo censimento al Catasto Terreni costituisce infatti una condizione di irregolarità e pertanto trascorso il termine ultimo per procede all’accatastamento, l’Agenzia delle Entrate è in diritto di richiedere il pagamento delle sanzioni.

Originariamente il termine ultimo per procedere alla regolarizzazione dei fabbricati rurali era stato fissato per il 30 Novembre 2012. Alcuni tra i proprietari hanno provveduto alla regolarizzazione entro il termine prestabilito; altri lo hanno fatto a termine scaduto usufruendo del ravvedimento operoso[2]. Si tratta di un’agevolazione che consente, per aver violato la norma in questione, di pagare solo 1/6 dell’importo minimo delle sanzioni previste e quindi una cifra complessiva di soli 172 euro (a fronte di sanzioni minime tra 258 e 1.032 euro e massime tra 2.066 e 8.264 euro).[3]

Tuttavia ad oggi risultano ancora numerosi fabbricati irregolari (in rete è disponibile l’elenco dei fabbricati rurali ancora censiti al Catasto Terreni) e i proprietari (o in generale i titolari di diritti reali) rimangono obbligati a provvedere alla regolarizzazione.

L’Agenzia delle Entrate ha comunicato che per coloro i quali presenteranno la dichiarazione di aggiornamento per l’inserimento nel Catasto Fabbricati entro il 30 Novembre 2017, sarà mantenuta la possibilità di usufruire del ravvedimento operoso e quindi di beneficiare della riduzione sulle sanzioni.

In caso di inadempienza, gli uffici provinciali-Territorio, procederanno all’accertamento e quando avranno verificato che il soggetto obbligato è inadempiente, procederanno alla regolarizzazione catastale dell’immobile  con oneri a carico del titolare e applicazione delle sanzioni previste dalla legge, senza riduzione alcuna.

Per la consultazione delle liste delle costruzioni rurali individuate dall’Agenzia, censite al Catasto dei Terreni e non ancora dichiarate al Catasto dei Fabbricati, è possibile utilizzare il servizio online di ricerca delle particelle. Nella pagina contenente i risultati della ricerca, inoltre, si può accedere direttamente alla procedura online di segnalazione di eventuali incoerenze riscontrate.

Una volta riscontrata una situazione di irregolarità, i titolari inadempienti possono presentare l’apposita dichiarazione di aggiornamento catastale (cd. “DOCFA”) unitamente all’atto di aggiornamento cartografico (Pregeo) relativo all’immobile rurale, avvalendosi dell’ausilio di un professionista abilitato alla professione ed iscritto in un Albo professionale. Per ulteriori informazioni e per ricevere un preventivo clicca qui

Regolarizzazione

La regolarizzazione degli immobili rurali esclude alcune categorie di costruzioni che devono comunque essere censite al Catasto Terreni. In particolare:

  • manufatti con superficie coperta inferiore a 8 mq
  • serre adibite alla coltivazione e alla protezione delle piante sul suolo naturale
  • vasche per l’acquacoltura o di accumulo per l’irrigazione dei terreni
  • manufatti isolati privi di copertura
  • tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a 1,80 m e di volumetria inferiore a 150 mc
  • manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo
  • fabbricati in corso di costruzione o di definizione
  • fabbricati che presentano un accentuato livello di degrado (collabenti).

In questi casi è comunque necessario fare una segnalazione, mediante un modulo apposito, da consegnare a mano o inviare per posta all’ufficio provinciale competente. Per ulteriori informazioni e per ricevere un preventivo clicca qui

[1] in particolare con il comma 14-ter dell’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201 (convertito in legge dalla L. 214/2011)
[2] ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera b-ter del D. Leg.vo 472/1997
[3] ai sensi dell’art. 13, comma 14-quater, del D.L. 201/2011 si prevede l’applicazione delle sanzioni previste dagli artt. 20 e 28 del R.D.L. 13/04/1939, n. 652; inoltre dato l’art. 2, comma 12, del D. Leg.vo 23/2011 che ha quadruplicato l’importo delle sanzioni in oggetto, sono fissati gli importi minimo e massimo

SCIA

La SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) è una procedura amministrativa introdotta dalla Legge 122 del 2010 che ha difatto sostituito la Denuncia di inizio attività DIA.

Se desideriamo Restaurare, Ristrutturare (senza modifiche di volume) o fare Manutenzione Straordinaria come per esempio miglioramenti sismici è possibile utilizzare la SCIA.  Secondo il testo unico sull’edilizia, sono realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività gli interventi non subordinati a permesso di costruire o ad attività edilizia libera.

Un classico esempio di OPERE STRUTTURALI per cui occorre il progetto redatto da un Ingegnere e depositato al Genio Civile è quello cerchiatura di una porta su muro portante, o il rifacimento del solaio.

Costi

Fasi e tempistica

Dopo aver raccolto i documenti dell’immobile (ultimo titolo abilitativo, visure catastali etc.) e aver accertato la conformità, viene redatta la Comunicazione ed inviata. Dal momento esatto in cui viene inviata,.
Tuttavia l’amministrazione ha a disposizione 60 giorni per verificare la regolarità della segnalazione e, in caso di inadempienze, può provvedere all’interruzione dei lavori.

CIL e CILA

Il modello CIL dovrà essere presentato quando si eseguono lavori di edilizia libera, quali:

  • realizzazione di opere temporanee (da rimuovere entro 90 giorni)
  • realizzazione di opere di pavimentazione e finitura degli spazi esterni
  • installazione di pannelli solari o fotovoltaici
  • installazione di singoli generatori eolici con altezza non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro
  • realizzazione di opere per l’arredo delle parti pertinenziali degli edifici
  • realizzazione di aree ludiche senza fini di lucro

Il modello CILA dovrà essere presentato, invece, quando si eseguono:

  • interventi di manutenzione straordinaria non riguardanti parti strutturali
  • interventi di frazionamento o di accorpamento di unità immobiliari, senza cambio di destinazione d’uso e senza aumento di volumetria

In entrambi i casi i lavori possono incominciare il giorno stesso in cui viene presentata la comunicazione al Comune.

Ci contatti per ulteriori informazioni