REGOLARIZZAZIONE FABBRICATI RURALI

FABBRICATI RURALI

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Catasto Fabbricati

Il censimento al Catasto Fabbricati è già obbligatorio per chiunque realizzi un nuovo fabbricato o un ampliamento di un fabbricato esistente; la dichiarazione deve essere presentata entro 30 giorni dal momento in cui i fabbricati siano divenuti abitabili o servibili all’uso cui sono destinati.

Con la Legge Salva Italia[1] è stato inoltre previsto l’obbligo per i proprietari di fabbricati rurali, di dichiararli al Catasto Fabbricati (NCEU); il solo censimento al Catasto Terreni costituisce infatti una condizione di irregolarità e pertanto trascorso il termine ultimo per procede all’accatastamento, l’Agenzia delle Entrate è in diritto di richiedere il pagamento delle sanzioni.

Originariamente il termine ultimo per procedere alla regolarizzazione dei fabbricati rurali era stato fissato per il 30 Novembre 2012. Alcuni tra i proprietari hanno provveduto alla regolarizzazione entro il termine prestabilito; altri lo hanno fatto a termine scaduto usufruendo del ravvedimento operoso[2]. Si tratta di un’agevolazione che consente, per aver violato la norma in questione, di pagare solo 1/6 dell’importo minimo delle sanzioni previste e quindi una cifra complessiva di soli 172 euro (a fronte di sanzioni minime tra 258 e 1.032 euro e massime tra 2.066 e 8.264 euro).[3]

Tuttavia ad oggi risultano ancora numerosi fabbricati irregolari (in rete è disponibile l’elenco dei fabbricati rurali ancora censiti al Catasto Terreni) e i proprietari (o in generale i titolari di diritti reali) rimangono obbligati a provvedere alla regolarizzazione.

L’Agenzia delle Entrate ha comunicato che per coloro i quali presenteranno la dichiarazione di aggiornamento per l’inserimento nel Catasto Fabbricati entro il 30 Novembre 2017, sarà mantenuta la possibilità di usufruire del ravvedimento operoso e quindi di beneficiare della riduzione sulle sanzioni.

In caso di inadempienza, gli uffici provinciali-Territorio, procederanno all’accertamento e quando avranno verificato che il soggetto obbligato è inadempiente, procederanno alla regolarizzazione catastale dell’immobile  con oneri a carico del titolare e applicazione delle sanzioni previste dalla legge, senza riduzione alcuna.

Per la consultazione delle liste delle costruzioni rurali individuate dall’Agenzia, censite al Catasto dei Terreni e non ancora dichiarate al Catasto dei Fabbricati, è possibile utilizzare il servizio online di ricerca delle particelle. Nella pagina contenente i risultati della ricerca, inoltre, si può accedere direttamente alla procedura online di segnalazione di eventuali incoerenze riscontrate.

Una volta riscontrata una situazione di irregolarità, i titolari inadempienti possono presentare l’apposita dichiarazione di aggiornamento catastale (cd. “DOCFA”) unitamente all’atto di aggiornamento cartografico (Pregeo) relativo all’immobile rurale, avvalendosi dell’ausilio di un professionista abilitato alla professione ed iscritto in un Albo professionale. Per ulteriori informazioni e per ricevere un preventivo clicca qui

Regolarizzazione

La regolarizzazione degli immobili rurali esclude alcune categorie di costruzioni che devono comunque essere censite al Catasto Terreni. In particolare:

  • manufatti con superficie coperta inferiore a 8 mq
  • serre adibite alla coltivazione e alla protezione delle piante sul suolo naturale
  • vasche per l’acquacoltura o di accumulo per l’irrigazione dei terreni
  • manufatti isolati privi di copertura
  • tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a 1,80 m e di volumetria inferiore a 150 mc
  • manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo
  • fabbricati in corso di costruzione o di definizione
  • fabbricati che presentano un accentuato livello di degrado (collabenti).

In questi casi è comunque necessario fare una segnalazione, mediante un modulo apposito, da consegnare a mano o inviare per posta all’ufficio provinciale competente. Per ulteriori informazioni e per ricevere un preventivo clicca qui

[1] in particolare con il comma 14-ter dell’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201 (convertito in legge dalla L. 214/2011)
[2] ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera b-ter del D. Leg.vo 472/1997
[3] ai sensi dell’art. 13, comma 14-quater, del D.L. 201/2011 si prevede l’applicazione delle sanzioni previste dagli artt. 20 e 28 del R.D.L. 13/04/1939, n. 652; inoltre dato l’art. 2, comma 12, del D. Leg.vo 23/2011 che ha quadruplicato l’importo delle sanzioni in oggetto, sono fissati gli importi minimo e massimo