Documento di Valutazione dei Rischi DVR

Lo studio DPMingegneri si avvale di professionisti espertiformatori in ambito di Sicurezza nei luoghi di lavoro, in possesso dei requisiti e competenze previsti dall’art. 32 del D.Lgs 81/08 e ss.mm.). Si offrono consulenze alle piccole, medie e grandi imprese e alle Amministrazioni Pubbliche per adeguarsi alla normativa sulla sicurezza e migliorare i processi aziendali.

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Il D.Lgs 81/08 meglio coonosciuto come Testo Unico in materia di sicurezza

In particolare il Documento di Valutazione dei Rischi specifico per l’impresa viene redatto a conclusione della valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e salute durante l’attività lavorativa (nella quale sono stati specificati i criteri adottati per la stessa valutazione) e conterrà:

  • l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei Dispositivi di Protezione Individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera
  • il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
  • l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione dell’unità funzionale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
  • l’indicazione dei nominativi del Responsabile e Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza o di quello territoriale e del Medico Competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
  • l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Il Documento di Valutazione dei Rischi Aziendale deve essere completo di tutte le valutazione dei rischi previste da D.Lgs 81/08 e ss.mm. con allegato il Piano di Emergenza e Evacuazione.

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Alcune sanzioni:

Datore di lavoro Art. 55

1. E’ punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro
a) per la violazione dell’articolo 29, comma 1;
b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera b), o per la violazione dell’articolo 34, comma 2;
Datore di lavoro Art. 68.
1. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell’articolo 66;
b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione degli articoli 64, comma 1, e 65, commi 1 e 2;
c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per la violazione dell’articolo 67, commi 1 e 2.
2. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all’allegato IV, punti 1.1,1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 2.1, 2.2, 3, 4,6.1, 6.2, 6.3, 6.4,6.5, e 6.6, è considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista dal comma 1, lettera b). L’organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.