Documento di Valutazione dei Rischi DVR

Lo studio DPMingegneri si avvale di professionisti espertiformatori in ambito di Sicurezza nei luoghi di lavoro, in possesso dei requisiti e competenze previsti dall’art. 32 del D.Lgs 81/08 e ss.mm.). Si offrono consulenze alle piccole, medie e grandi imprese e alle Amministrazioni Pubbliche per adeguarsi alla normativa sulla sicurezza e migliorare i processi aziendali.

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Il D.Lgs 81/08 meglio coonosciuto come Testo Unico in materia di sicurezza

In particolare il Documento di Valutazione dei Rischi specifico per l’impresa viene redatto a conclusione della valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e salute durante l’attività lavorativa (nella quale sono stati specificati i criteri adottati per la stessa valutazione) e conterrà:

  • l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei Dispositivi di Protezione Individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera
  • il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
  • l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione dell’unità funzionale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
  • l’indicazione dei nominativi del Responsabile e Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza o di quello territoriale e del Medico Competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
  • l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Il Documento di Valutazione dei Rischi Aziendale deve essere completo di tutte le valutazione dei rischi previste da D.Lgs 81/08 e ss.mm. con allegato il Piano di Emergenza e Evacuazione.

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Alcune sanzioni:

Datore di lavoro Art. 55

1. E’ punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro
a) per la violazione dell’articolo 29, comma 1;
b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera b), o per la violazione dell’articolo 34, comma 2;
Datore di lavoro Art. 68.
1. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell’articolo 66;
b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione degli articoli 64, comma 1, e 65, commi 1 e 2;
c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per la violazione dell’articolo 67, commi 1 e 2.
2. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all’allegato IV, punti 1.1,1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 2.1, 2.2, 3, 4,6.1, 6.2, 6.3, 6.4,6.5, e 6.6, è considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista dal comma 1, lettera b). L’organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.

REGOLARIZZAZIONE FABBRICATI RURALI

FABBRICATI RURALI

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Catasto Fabbricati

Il censimento al Catasto Fabbricati è già obbligatorio per chiunque realizzi un nuovo fabbricato o un ampliamento di un fabbricato esistente; la dichiarazione deve essere presentata entro 30 giorni dal momento in cui i fabbricati siano divenuti abitabili o servibili all’uso cui sono destinati.

Con la Legge Salva Italia[1] è stato inoltre previsto l’obbligo per i proprietari di fabbricati rurali, di dichiararli al Catasto Fabbricati (NCEU); il solo censimento al Catasto Terreni costituisce infatti una condizione di irregolarità e pertanto trascorso il termine ultimo per procede all’accatastamento, l’Agenzia delle Entrate è in diritto di richiedere il pagamento delle sanzioni.

Originariamente il termine ultimo per procedere alla regolarizzazione dei fabbricati rurali era stato fissato per il 30 Novembre 2012. Alcuni tra i proprietari hanno provveduto alla regolarizzazione entro il termine prestabilito; altri lo hanno fatto a termine scaduto usufruendo del ravvedimento operoso[2]. Si tratta di un’agevolazione che consente, per aver violato la norma in questione, di pagare solo 1/6 dell’importo minimo delle sanzioni previste e quindi una cifra complessiva di soli 172 euro (a fronte di sanzioni minime tra 258 e 1.032 euro e massime tra 2.066 e 8.264 euro).[3]

Tuttavia ad oggi risultano ancora numerosi fabbricati irregolari (in rete è disponibile l’elenco dei fabbricati rurali ancora censiti al Catasto Terreni) e i proprietari (o in generale i titolari di diritti reali) rimangono obbligati a provvedere alla regolarizzazione.

L’Agenzia delle Entrate ha comunicato che per coloro i quali presenteranno la dichiarazione di aggiornamento per l’inserimento nel Catasto Fabbricati entro il 30 Novembre 2017, sarà mantenuta la possibilità di usufruire del ravvedimento operoso e quindi di beneficiare della riduzione sulle sanzioni.

In caso di inadempienza, gli uffici provinciali-Territorio, procederanno all’accertamento e quando avranno verificato che il soggetto obbligato è inadempiente, procederanno alla regolarizzazione catastale dell’immobile  con oneri a carico del titolare e applicazione delle sanzioni previste dalla legge, senza riduzione alcuna.

Per la consultazione delle liste delle costruzioni rurali individuate dall’Agenzia, censite al Catasto dei Terreni e non ancora dichiarate al Catasto dei Fabbricati, è possibile utilizzare il servizio online di ricerca delle particelle. Nella pagina contenente i risultati della ricerca, inoltre, si può accedere direttamente alla procedura online di segnalazione di eventuali incoerenze riscontrate.

Una volta riscontrata una situazione di irregolarità, i titolari inadempienti possono presentare l’apposita dichiarazione di aggiornamento catastale (cd. “DOCFA”) unitamente all’atto di aggiornamento cartografico (Pregeo) relativo all’immobile rurale, avvalendosi dell’ausilio di un professionista abilitato alla professione ed iscritto in un Albo professionale. Per ulteriori informazioni e per ricevere un preventivo clicca qui

Regolarizzazione

La regolarizzazione degli immobili rurali esclude alcune categorie di costruzioni che devono comunque essere censite al Catasto Terreni. In particolare:

  • manufatti con superficie coperta inferiore a 8 mq
  • serre adibite alla coltivazione e alla protezione delle piante sul suolo naturale
  • vasche per l’acquacoltura o di accumulo per l’irrigazione dei terreni
  • manufatti isolati privi di copertura
  • tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a 1,80 m e di volumetria inferiore a 150 mc
  • manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo
  • fabbricati in corso di costruzione o di definizione
  • fabbricati che presentano un accentuato livello di degrado (collabenti).

In questi casi è comunque necessario fare una segnalazione, mediante un modulo apposito, da consegnare a mano o inviare per posta all’ufficio provinciale competente. Per ulteriori informazioni e per ricevere un preventivo clicca qui

[1] in particolare con il comma 14-ter dell’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201 (convertito in legge dalla L. 214/2011)
[2] ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera b-ter del D. Leg.vo 472/1997
[3] ai sensi dell’art. 13, comma 14-quater, del D.L. 201/2011 si prevede l’applicazione delle sanzioni previste dagli artt. 20 e 28 del R.D.L. 13/04/1939, n. 652; inoltre dato l’art. 2, comma 12, del D. Leg.vo 23/2011 che ha quadruplicato l’importo delle sanzioni in oggetto, sono fissati gli importi minimo e massimo

BONUS RISTRUTTURAZIONI

BONUS RISTRUTTURAZIONI

OGGI RISTRUTTURARE CONVIENE

Breve normativa: Le agevolazioni fiscali sugli interventi di ristrutturazione edilizia sono state introdotte dall’art. 16.bis del Dpr 917/86 e successivamente incrementate con il D.L. n. 83/2012. La legge n.232 dell’11 Dicembre 2016 (Legge di bilancio 2017) ha prorogato fino al 31 dicembre 2017 la possibilità di detrarre dall’Irpef (l’imposta sul reddito delle persone fisiche) fino al 50% delle spese sostenute (bonifici effettuati) tra il 26 Giugno 2012 e il 31 Dicembre 2017, per un importo massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare. Per le spese effettuate a partire dal 1 gennaio 2018 la detrazione tornerà alla misura del 36% con un limite massimo di spesa pari a 48.000 euro.

Ciascun contribuente ha diritto a detrarre per ciascun anno una quota massima pari all’importo dell’Irpef dovuta e possono usufruire della detrazione sia i proprietari degli immobili che i titolari di diritti reali sugli stessi (locatari, usufruttuari etc) inclusi i coniugi, componenti di unioni civili o conviventi del proprietario dell’immobile (purchè intestatari di bonifici e fatture).

Gli interventi per i quali spettano le agevolazioni consistono in quelli indicati alle lettere a), b), c), d) del DPR 380/2001;

si tratta sinteticamente degli interventi di:

Manutenzione ordinaria (per parti comuni di edifici residenziali);

– Manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia (per singole unità immobiliari residenziali).

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 Inoltre, sono soggetti alle detrazioni gli interventi relativi a:

  • Eliminazione delle barriere architettoniche mediante ascensori e montacarichi e più in generale mediante qualunque mezzo tecnologico che favorisca la mobilità interna ed esterna all’abitazione dei portatori di handicap gravi;
  • Realizzazione di autorimesse o posti auto (anche a proprietà comune) nonchè acquisto di box o posti auto già realizzati;
  • Adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio di compimento di atti illeciti da parte di terzi, nella misura in cui siano comunque spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili;
  • Conseguimento di risparmi energetici mediante l’installazione di impianti basati sull’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili (ad esempio impianti fotovoltaici);
  • Adozione di misure antisismiche con particolare riguardo alle opere per la messa in sicurezza statica;
  • Bonifica dall’amianto ed interventi volti ad evitare gli infortuni domestici (ad esempio la riparazione di impianti insicuri, il montaggio di vetri anti-infortunio, l’installazione di corrimano);

Ai fini della detrazione è possibile includere anche le spese per la progettazione e le prestazioni professionali connesse agli interventi nonchè le spese per l’acquisto di materiali e gli oneri di urbanizzazione.

Lo studio di INGEGNERIA E ARCHITETTURA si occupa anche del disbigro pratiche presso le pubbliche amministrazioni (Comune, Genio Civile, Catasto etc..)

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SCIA

La SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) è una procedura amministrativa introdotta dalla Legge 122 del 2010 che ha difatto sostituito la Denuncia di inizio attività DIA.

Se desideriamo Restaurare, Ristrutturare (senza modifiche di volume) o fare Manutenzione Straordinaria come per esempio miglioramenti sismici è possibile utilizzare la SCIA.  Secondo il testo unico sull’edilizia, sono realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività gli interventi non subordinati a permesso di costruire o ad attività edilizia libera.

Un classico esempio di OPERE STRUTTURALI per cui occorre il progetto redatto da un Ingegnere e depositato al Genio Civile è quello cerchiatura di una porta su muro portante, o il rifacimento del solaio.

Costi

Fasi e tempistica

Dopo aver raccolto i documenti dell’immobile (ultimo titolo abilitativo, visure catastali etc.) e aver accertato la conformità, viene redatta la Comunicazione ed inviata. Dal momento esatto in cui viene inviata,.
Tuttavia l’amministrazione ha a disposizione 60 giorni per verificare la regolarità della segnalazione e, in caso di inadempienze, può provvedere all’interruzione dei lavori.

CIL e CILA

Il modello CIL dovrà essere presentato quando si eseguono lavori di edilizia libera, quali:

  • realizzazione di opere temporanee (da rimuovere entro 90 giorni)
  • realizzazione di opere di pavimentazione e finitura degli spazi esterni
  • installazione di pannelli solari o fotovoltaici
  • installazione di singoli generatori eolici con altezza non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro
  • realizzazione di opere per l’arredo delle parti pertinenziali degli edifici
  • realizzazione di aree ludiche senza fini di lucro

Il modello CILA dovrà essere presentato, invece, quando si eseguono:

  • interventi di manutenzione straordinaria non riguardanti parti strutturali
  • interventi di frazionamento o di accorpamento di unità immobiliari, senza cambio di destinazione d’uso e senza aumento di volumetria

In entrambi i casi i lavori possono incominciare il giorno stesso in cui viene presentata la comunicazione al Comune.

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Certificazione energetica

Certificazione Energetica

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Il Dlgs 192/2005 ed il successivo Dlgs. 311/2006 hanno previsto al fine di migliorare le prestazioni energetiche degli edifici, la dotazione di attestati di qualificazione energetica e di certificazione energetica.

In quali casi la certificazione energetica è obbligatoria?

E’ Obbigatoria per:

  • contratti di affitto: la certificazione energetica è a carico del locatore/proprietario dell’immobile. E’ obbligatorio allegare l’APE al contratto di locazione;
  • vendita dell’immobile: la certificazione energetica è a carico del proprietario/venditore dell’immobile;
  • nuove costruzioni: il costruttore si deve occupare della certificazione energetica e consegnarla in allegato alla documentazione relativa all’agibilità dell’edificio;
  • ristrutturazioni importanti: la certificazione energetica per le ristrutturazioni è obbligatoria per grossi lavori (deve essere interessata il 25% dell’intera abitazione esterna) dato che mutano la prestazione energetica dell’edificio, che quindi deve essere eseguita ad ogni modifica significativa dell’edificio.

Quando si tratta di vendita o locazione, è importante, quindi, che l’attestato di prestazione energetica venga messo a disposizione del consumatore finale prima della conclusione delle trattative.

La redazione della Certificazione Energetica è a cura di un tecnico abilitato (Ingegnere, Architetto o Geometra) che dovrà eseguire un soprallugo obbligatorio per normativa. Successivamente, dopo aver prodotto il documento, il tecnico procedarà alla trasmissione dello stesso al SI Energia.

Ape, Sanzioni previste

Se la certificazione energetica non viene effettuata, la legge prevede delle sanzioni per i responsabili.
Per i proprietari degli immobili che vendono, affittano o pubblicano annunci senza fornire indicazioni sulla prestazione energetica, è prevista una sanzione che va dai 500 ai 18000 euro.
In caso di nuove costruzioni o importanti ristrutturazioni il responsabile dei lavori che non consegna la certificazione energetica allegata alla dichiarazione di fine lavori incorre in sanzioni variabili tra i 1000 e i 6000 euro.
Anche gli amministratori di condominio, se responsabili dei controlli periodici su impianti di climatizzazione (come caldaie e climatizzatori), possono ricevere sanzioni tra i 500 e i 3000 euro se tali controlli non vengono effettuati.

Certificazione energetiche Province di Palermo, Agrigento e Trapani

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